venerdì 12 settembre 2008

Sono illegale perché parlo

Costituzione Italiana, Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.[omissis]
Legge 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 16
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall’art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
Indovinate quale legge è in contrasto con quale altra?
Lo sa bene Carlo Ruta, curatore del sito www.accadeinsicilia.net, il quale è stato condannato per STAMPA CLANDESTINA.
Essere invisi al potere, state certi, causa reazioni. Soprattutto in un Paese come questo, in cui ci si deve scusare di aver lasciato dire la verità a qualcuno.
O si devono temere querele per il papabanner, perché no.
Non siamo liberi di parlare, nemmeno per scherzo.

Volevo scrivere un articolo in merito da molto tempo, ma come ogni tanto succede Mentecritica, e nella fattispecie JP, mi anticipa. E lo fa, come al solito, con competenza e ricchezza di argomentazioni e fonti.
Potete anche leggere questo notevole articolo di Doxaliber, oppure andare su Interlex per capire come mettervi in regola con la legge se avete un blog (cosa che, in pratica, non è nemmeno possibile fare... tipo la regolarizzazione con la Bossi/Fini).

Il problema VERO è che alcuni di coloro che leggeranno non capiranno, e non perché sono analfabeti... semplicemente non arriveranno a comprendere perché mai la libertà di parola sia così fondamentale per la vita di tutti e la sua limitazione così grave. Sia a "destra" che a "sinistra" dell'opinione pubblica ci sono fazioni di ultras che vorrebbero zittire l'altra parte. Poveri stronzi.
Vabbé, a voi.
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The Internet: Serious Business

Se in questi giorni vi capita malauguratamente di passare per Cantù e di essere al contempo possessori di un blog o di un sito, vi conviene fuggire a gambe levate. E in fretta: da un momento all’altro può arrivare una segnalazione anonima al “numero verde” (il modo migliore per inaugurare la nuova Fase del Terrore: a quando le ghigliottine nell’agorà?) che vi dichiari clandestini; non clandestini extracomunitari, beninteso. Piuttosto, stampatori clandestini (1), pericolosi carbonari, propalatori di oscuri samizdat telematici volti all’eversione dell’ordine costituito.

La vicenda è quella del giornalista Carlo Ruta. Due mesi fa, il suddetto era stato condannato alla multa di 150€ e (soprattutto) alla refusione delle spese processuali per essersi macchiato del reato di “stampa clandestina”, modernissima fattispecie prevista dall’art. 16 della l. 47/1948. Bene, cioè male: da qualche giorno in rete circolano le motivazioni della sentenza.
Per farla breve (spoiler): se i tribunali interpretassero la normativa vigente in questo modo, tutti i blog e i siti d’informazione sarebbero prodotti editoriali non registrati, quindi clandestini, quindi criminali. Tutti, sic et simpliciter. Ma andiamo ad analizzare i punti salienti della pronuncia giurisprudenziale.
Orson Welles delivers!
La definizione di prodotto editoriale è fornita dall’art 1 della l. 62/2001: “prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici“. Su questo regime la dottrina e la giurisprudenza si sono divise in due orientamenti differenti: il primo riconduce l’applicabilità dell’art. 1 solamente a chi usufruisce delle agevolazioni previste dalla legge stessa (cioè finanziamenti & affini); l’altro, quello più seguito, equipara un sito internets ad una pubblicazione a mezzo stampa.
L’art. 5 della l. 47/1948 (quella violata - pfff! - da Carlo Ruta, per intendersi), prescrive che “nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi“. Un giornale, com’è noto, è caratterizzato prevalentemente dalla diffusione al pubblico, dalla testata (art. 1 comma 3 l. 62/2001), dalla periodicità della pubblicazione, che può essere quotidiana, settimanale, quindicinale, mensile, etc. e da molte altre cose (vedi: art. 2 l. 47/1948). Insomma, dopo alcune disquisizioni giuridiche, il Tribunale dice che:
L’art. 16 della legge sulla stampa [l. 47/1948] si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l’obbligo della registrazione.
Perfetto. Poi c’è il d.lgs 70/2003, che regola l’attività di prestazione di servizi di informazione, del quale ci interessa l’art. 7 comma 3: “La registrazione della testata editoriale telematica e’ obbligatoria esclusivamente per le attivita’ per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62“. Qualcuno potrebbe dire: ma quindi il singolo - giornalista o meno - che scrive articoli sul suo sito senza beccarsi una lira e senza essere prestatore di servizio è esentato dalla registrazione! Beh, no:
il complesso sistematico delle norme impone un’esegesi delle medesime nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in forma economica e che non presta servizi in favore di una società di informazione, non può applicarsi la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, del D. Lvo n. 70/2003 [...] perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001.
Chi scrive online con periodicità di “fatti di cronaca” e di “tematiche socialmente meritevoli di essere note” deve dunque registrare la testata al tribunale - e non si può fare altrimenti, dal momento che se così non fosse si verrebbe a creare “un’ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo (2)”.
L’internets, inoltre, oltre ad essere una realtà sfuggente e magmatica, giuridicamente traversale e fonte di preoccupazione per le mamme e le vecchie, è
la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa [corsivo dell'autore] di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca [ooooh!], vengono indirizzati al sito in oggetto.
Coraggio: il meglio deve ancora arrivare.
Blog macht frei
Il sito di Carlo Ruta (www.accadeinsicilia.net), alla luce di quanto detto sopra, è sicuramente un prodotto editoriale ex art. 1 l. 62/2001. Perchè?
Innanzitutto perchè lo dice lui:
è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto “Accade in Sicilia giornale di informazione civile”, ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale.
Capito? Bisogna stare attenti, la prossima volta, a mettere certe tagline. Ad esempio, se si scrive “Ho Ucciso Kenny”, oppure “Ho Corrotto Tutto Il Mio Consiglio Comunale Con I Soldi Rubati Alla Parrocchia”, preparatevi, nel primo caso, a farvi stringeri i polsi da gelide e dentellate manette; nel secondo, invece, tenetevi pronti a scaldare il futuro laticlavio di Montecitorio.
Accadeinsicilia, inoltre, è da considerarsi un prodotto editoriale per il tenore degli articoli e per la periodicità delle pubblicazioni. Ora, periodicità significa ripetizione costante, regolare - quindi un prodotto editoriale, come già detto in precedenza, deve essere a cadenza quotidiana, settimanale, etc. per rientrare nel paradigma legale. Ed invece si viene a scoprire che, stando a quando riportato nelle motivazioni della sentenza e nei tabulati (3), di periodicità non si può esattamente parlare:
Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera, dato peraltro confermato, come già anticipato, anche dalla denominazione data dallo stesso imputato di “Giornale” che letteralmente significa quotidiano di informazione” (vedi articoli datati 27.11.2004, 25.11.2004, 15.11.2004, 17.11.2004, 10.11.2004, 6.11.2004, 3.11.2004, 1.11.2004, 30.10.2004, 28.10.2004, 14.10.2004, 13.10.2004).
Uhm. Davvero “cadenza giornaliera” significa “articoli-ogni-due-o-tre-giorni”? E’ questa la chiave di volta dell’intero affaire: se per periodicità, frettolosamente liquidata dal Tribunale in poche righe, si intende qualsiasi momento temporale, allora tutti i siti ed i blog d’informazione sono fuorilegge.
Ruta aveva inoltre affermato, in sede di dichiarazioni spontanee, che accadeinsicilia.net non rappresentava un giornale, ma era un blog, un “diario civico”. A mio avviso non si può parlare di blog: trattavasi piuttosto di un sito, piuttosto rudimentale e datato, chiaramente Web 1.0, con caricamento manuale in HTML di articoli, interventi e documenti - comunque, di certo non un giornale riconducibile alla fattispecie normativa. A questo punto, il Tribunale si avventura in un’ardua sistematizzazione del termine “blog”, della sua funzione e del suo utilizzo:
[...] Per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l’articolo che si intendeva pubblicare. Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.
D’accordo. E i blog multiautoriali? E i contributi esterni? E gli articoli tradotti da un altra lingua? E i post di un’altra persona citati nel proprio blog? Insomma, alla fine un blog si riduce a questo: un diario in cui si affrontano gli argomenti più eterogenei (4) (anche qua: e se ci sono dieci articoli di attualità e cinque di anedotti personali?), basta che i commenti siano aperti. Ai siti che hanno disabilitato l’opzione dall’admin panel: riabilitatela, prima di trovarvi la forza pubblica tra le mura di casa.
Siamo nel vostro Internet, corrompendovi le vostre libertà
In definitiva, è abbastanza ragionevole pensare che tali motivazioni non reggano ad un vaglio giuridico più approfondito. Tuttavia, a parte alcuni aspetti squisitamente tecnici, il thema decidendum non è completamente fuori dalla realtà, come ad esempio può esserlo Frattini in relazione alla crisi russo-georgiana o Kossiga che rilascia una dichiarazione credibile.
L’impianto legislativo parte da una legge di 60 anni fa, che per forza di cose non può rispecchiare nemmeno astrattamente i cambiamenti intercorsi nell’ultimo decennio, ed arriva a correlarsi in maniera del tutto distonica con le recenti riforme legislative del 2001 e del 2003. Riforme che, unite al famigerato ddl Prodi-Levi (patetico tentativo di ordinare la materia), sono sintomatiche di un atteggiamento antidiluviano e retrogrado della classe politica, sempre mirato ad interventi estemporanei, disorganici e tardivi che non fanno altre che addensare inquietanti nubi di incertezza sulla coltre legislativa, già ipertrofica e gargantuesca oltre ogni sopportabile limite.
Tuttavia, è troppo comodo (certo, ora che non c’è più Mastella magari lo è un po’ di meno) rivalersi esclusivamente sulla politica. E’ colpa di ogni strato della società, dai giornalisti ai forzati del divertimento, passando per i liberi professionisti e le generazioni perdute. Una società profondamente pervasa da quello che i tedeschi chiamano Shadenfreude, ovvero la gioia suscitata dalle disgrazie altrui: ad ogni censura e ad ogni sopruso la squallida folla dei moralisti intransigenti si infoltisce sempre di più, inneggiando alla repressione metodica di qualsiasi comportamento sospetto o non consono - cioè normale, in qualsiasi altro paese che non sia la Libia…err, l’Italia.
Internet non è la libertà. E’ uno strumento neutro che corre parallello alla libertà e che si assimila alla sua essenza, convergendo su essa, solamente quando qualcuno - un qualcuno inteso come Società, come Politica e come Res Publica - decide di infondere nel media le sue consuetudini, le sue abitudini, i suoi principi e le sue leggi.
In questa fase di consolidata transizione Internet è, tra le altre cose, lo specchio del Paese. Ed è un ritratto osceno, deturpato da mille piaghe, incrostato, sconcio, che nasconda l’antica e fiera bellezza sotto cumuli di macerie e di sporcizia. Sempre più orgoglioso di farlo, a testa alta verso il baratro.
Note:

1 commenti:

Prefe ha detto...

io me ne sbatto la ceppa.
Continuo a offenderli tutti, amen. Se mi multano, non pago.